Art. 4.

      1. Ogni istituzione scolastica è fornita di ambulatorio medico essenziale, attrezzato per interventi di pronto soccorso e

 

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per visite preventive su tutti gli alunni, con particolare riguardo alla colonna vertebrale e all'apparato visivo e uditivo.
      2. Gli oneri per l'impianto dell'ambulatorio sono a carico dell'ente locale tenuto a fornire attrezzature e suppellettili all'istituzione scolastica.